Sono arrivate oggi al Palazzaccio all'interno di 212 scatoloni oltre un milione di firme raccolte per il referendum contro il Lodo Alfano. Si tratta del provvedimento che garantisce l'immunità alle più alte cariche dello stato. La legge di cui si chiede l'abrogazione è la n.24 del 2008 che dispone la sospensione dei processi penali "nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri" anche per quei processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
Al deposito delle firme in Cassazione si sono incontrati Di Pietro, Ferrero e una delegazione di deputati e senatori dell'Idv. Presente anche una rappresentante dei lavoratori dell'Alitalia che avevano partecipato alla raccolta delle firme. Il leader dell'Idv ha spiegato che "circa un milione di firme raccolte sono state certificate davanti al pubblico ufficiale" e che a queste vanno aggiunte "tutte le altre firme raccolte come testimonianza". Alcuni rappresentanti del partito hanno ricontrollato le firme una ad una per evitare equivoci o errori nel conteggio.
Testo della legge 23 luglio 2008, n. 124:
"Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato "
Articolo 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Al deposito delle firme in Cassazione si sono incontrati Di Pietro, Ferrero e una delegazione di deputati e senatori dell'Idv. Presente anche una rappresentante dei lavoratori dell'Alitalia che avevano partecipato alla raccolta delle firme. Il leader dell'Idv ha spiegato che "circa un milione di firme raccolte sono state certificate davanti al pubblico ufficiale" e che a queste vanno aggiunte "tutte le altre firme raccolte come testimonianza". Alcuni rappresentanti del partito hanno ricontrollato le firme una ad una per evitare equivoci o errori nel conteggio.
Testo della legge 23 luglio 2008, n. 124:
"Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato "
Articolo 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili. 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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