E' entrato in vigore dal 1 gennaio il Codice di deontologia (pubblicato sulla GU del 24 dicembre scorso) che fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati. Tra le regole contenuto nel Codice segnaliamo che avvocati e investigatori privati possono informare la clientela anche oralmente sull'uso che sarà fatto dei loro dati personali e che, i suddetti professionisti, debbono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici e custodire con cura fascicoli e documentazione, al fine di evitare la presa di visione da parte di personale non autorizzato.
Ma ancora. E' stato previsto che gli avvocati debbano fornire istruzioni al personale di studio, affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc., e vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero essere nocive per il cliente. Inoltre, una volta estinto il procedimento (o il mandato), gli atti e i documenti possono essere conservati solo se necessari per altre esigenze difensive.
Per gli investigatori privati è stato inoltre prevista l'impossibilità di intraprendere investigazioni di propria iniziativa e/o ricerche o altre forme di raccolta dei dati. E' stato chiarito che tutte le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto dalla difesa. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente; ci si può avvalere di altri investigatori privati solo se nominati all'atto del conferimento (o anche dopo, se tale possibilità è stata prevista) e, una volta conclusa l'attività investigativa e comunicati i risultati al difensore, i dati raccolti devono essere cancellati.
Ma ancora. E' stato previsto che gli avvocati debbano fornire istruzioni al personale di studio, affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc., e vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero essere nocive per il cliente. Inoltre, una volta estinto il procedimento (o il mandato), gli atti e i documenti possono essere conservati solo se necessari per altre esigenze difensive.
Per gli investigatori privati è stato inoltre prevista l'impossibilità di intraprendere investigazioni di propria iniziativa e/o ricerche o altre forme di raccolta dei dati. E' stato chiarito che tutte le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto dalla difesa. L'incarico ricevuto va eseguito personalmente; ci si può avvalere di altri investigatori privati solo se nominati all'atto del conferimento (o anche dopo, se tale possibilità è stata prevista) e, una volta conclusa l'attività investigativa e comunicati i risultati al difensore, i dati raccolti devono essere cancellati.
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