È stato sottoscritto l'accordo in merito ai minimi retributivi per quanto riguarda il lavoro domestico in riferimento al cambiamento delle condizioni di vita, secondo quanto previsto dall'art. 36 del CCNL del lavoro domestico rinnovato il 16 febbraio 2007 dopo circa due anni di vuoto contrattuale. L'art.36 del CCNL lavoro domestico prevede una "variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio". Al primo comma si legge, infatti, che le retribuzioni minime, "son variate dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art.43, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno". La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro ha pubblicato in questi gironi i verbali dell'incontro della Commissione prevista dall'art.43 del CCNL del lavoro domestico. I minimi retributivi stabiliti dalla Commissione avranno decorrenza dall'1 gennaio del 2009 (come prescritto dal terzo comma dell'art.36 del CCNL lavoro domestico).
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