Le disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure per la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore del Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 4, commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo di idoneita' in esito alla prova di cui al comma 1 sono invitati, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed in relazione al numero dei posti da coprire, con precedenza del inore di eta' in caso di parita', a sottoporsi agli accertamenti della idoneita' psico-fisica e attitudinale. L'invito puo' contenere l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi gli aspiranti allievi presso le strutture specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
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