L'articolo 19 del D.L. n. 112/2008 convertito nella citata Legge stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'Assicurazione Generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente…". Dal 1° gennaio 2009, la situazione dei titolari di pensione di anzianità cambia in modo sostanziale. Infatti, sino al 31 dicembre 2008 il cumulo era possibile solo se, alla data di decorrenza, la pensione era stata liquidata in presenza di 37 anni di anzianità contributiva e di un'età anagrafica non inferiore ai 58 anni ovvero con 40 anni di anzianità contributiva ovvero successivamente al compimento dell'età pensionabile; in assenza di dette condizioni il divieto di cumulo era totale in caso di lavoro dipendente e parziale con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo ed entro i limiti del 30% del reddito.A far data dal 1° gennaio 2009, la pensione di anzianità è sempre e interamente cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
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