Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di un giudizio promosso dalla Federazione Nazionale Pensionati (FNP) CISL e da quattro pensionati avverso i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l'annullamento del decreto 18 novembre 2005, emanato di concerto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il quale sono state stabilite le percentuali di perequazione per le pensioni in via definitiva per l'anno 2004 e in via provvisoria e salvo conguaglio per il 2005, ha sollevato, con ordinanza del 24 ottobre 2007, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede un meccanismo di perequazione delle pensioni basato sull'applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, anziché su quello specifico delle famiglie dei pensionati....
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