Il Tribunale di Roma, ponendosi in controtendenza rispetto a una precedente interpretazione giuridica, ha riconosciuto la sussistenza del diritto di prelazione a singoli inquilini anche nel caso di dismissione in blocco del patrimonio di enti pubblici, ed ha riconosciuto pertanto il diritto di prelazione ad un'inquilina di circa 90 anni su un appartamento che rientrava nel programma ordinario di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico. L'appartamento dismesso era stato trasferito a una società immobiliare controllata e poi ceduto ad altra società di cui era socia unica, definendolo ramo d'azienda immobiliare ad uso residenziale. Alla fine dei diversi passaggi l'immobile era stato venduto ad una compagnia di assicurazioni. L'anziana inquilina lamentava di non aver ricevuto alcuna offerta di prelazione e il caso era finito di davanti al tribunale di Roma. La donna sosteneva che il diritto di prelazione, riconosciuto dal decreto legislativo 104 del 1996 e al collegato alla finanziaria del 1997, agli inquilini di immobili appartenenti alle società a prevalente partecipazione pubblica, a quelle privatizzate e controllate, è stato esteso dalla vendita frazionata alla vendita in blocco anche a cooperative di abitazione di cui facciano parte gli inquilini. La difesa delle convenute aveva sostenuto al contrario che non sussiste prelazione in caso di vendita in blocco e che non sussiste in ogni caso prelazione per gli immobili di pregio, come quello oggetto del giudizio. Il Tribunale di Roma, ha dato ragione alla donna riconoscendo il suo diritto di prelazione e condannando le controparti a un maxi risarcimento di 1.208.448,72 euro per quanto attiene all'immobile in locazione e di 400mila euro per il danno patrimoniale subito. La sentenza costituisce un precedente che potrebbe coinvolgere un migliaio di persone solo nella Capitale.
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