Con la circolare n.5/E, l'agenzia delle entrate intende fornire tutte le informazioni necessarie relative alle disposizioni del decreto anticrisi che andranno ad incidere sulla gestione di varie tipologie di istanze di interpello. In sintesi vengono cambiati i tempi dell'interpello antielusivo e ripristinati i meccanismi e del silenzio-assenso e della diffida. Saranno le direzioni provinciali, da poco attivate, a gestire le istanze ad interpello per la disapplicazione delle norme antielusive presentate ai soggetti diversi dalle aziende "di più rilevanti dimensioni", e cioè quelle aziende che hanno un giro d'affari o ricavi non inferiore a 300 milioni di euro soggette al tutoraggio (art.27, co.10, d.l.185/2008,). Nel titolo V del decreto, dedicato alle disposizioni finanziarie, (art.27, co.12), fa riferimento alla procedura delle istanze di interpello cd. antielusivo e tutte le tipologie di istanze di interpello delle imprese "di più rilevante dimensione", come si legge dalla circolare dell'Agenzia: in quest'ultimo caso il decreto, ha introdotto disposizioni per quanto concerne la verifica del rispetto della soluzione interpretativa indicata dall'Agenzia in sede di riposta alle istanze. Viene cambiato, con riferimento all'interpello antielusivo, il termine per la comunicazione della risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, la Direzione centrale Normativa e contenzioso deve comunicare il proprio parere al contribuente entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla direzione regionale competente, tramite raccomandata. Se l'agenzia non adempie entro i 120 giorni, il contribuente può diffidare l'agenzia ad adempiere entro i 60 giorni successivi alla diffida. Infine viene ripristinato quindi il meccanismo della formazione del silenzio-assenso, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (in base alla legge n.248/2006, "Bersani Bis"), a cui il contribuente poteva chiedere il parere dell'Agenzia.
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