Una mattina una persona, in stato evidente di ebbrezza alcolica, viene fermata alla stazione metropolitana di una grande città dagli agenti di polizia nel mentre, con in mano una bottiglia di birra, cercava di oltrepassare i tornelli senza obliterare il biglietto. Persistendo, nonostante espressa intimazione degli agenti, nei tentativi di entrare in metropolitana senza valido biglietto, la persona in questione veniva accompagnata negli uffici di polizia presso la stazione ove, a fronte di una sua brusca reazione di questa ultima, si innescava una colluttazione fra tre agenti ed il fermato il quale riportava le seguenti lesioni refertate il giorno seguente presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino: contusione cranica, fratture costali multiple sinistre, frattura del processo traverso sinistro della terza vertebra lombare, escoriazioni e perforazione di 2-3 mm a livello dei quadranti posteriori della membrana timpanica destra. La Cassazione: trattasi di eccesso colposo solo in caso di errore nella valutazione del pericolo. La reazione violenta di tre persone contro una, peraltro in locali istituzionalmente protetti come sono quelli di un posto fisso di polizia, l'ipotesi della legittima difesa " collide, clamorosamente, con il senso comune e con i principi elementari di logica ordinaria". Difetto dei presupposti ex art.52 del codice penale. Nel caso de quo, ad avviso della Cassazione, difettano i presupposti relativi alla necessità della reazione, "intesa come inevitabilità ed impossibilità di sostituirla con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto protetto " ed il requisito della proporzione tra difesa ed offesa". In particolare, nella sentenza de qua si afferma che l'atteggiamento scomposto e violento del fermato in stato di ebbrezza alcolica, sebbene ingiusto, non può legittimare la reazione di tre persone, peraltro agenti di Polizia Stato, tanto da sottoporre il presunto aggressore ad un autentico pestaggio " piuttosto che ad esempio immobilizzarlo e ridurlo in condizione di inoffensività". Ma, concettualmente, nella fattispecie non è ipotizzabile neppure l'eccesso colposo. Alla base dell'eccesso colposo vi stanno i medesimi presupposti della legittima difesa con il superamento dei limiti a questa ultima immanenti. Per verificare se nel fatto siano stati superati colposamente i limiti della difesa legittima è necessario appurare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale con valutazione "ex ante", distinguendo successivamente tra il c.d. eccesso dovuto ad errore di valutazione ed il c.d. eccesso consapevole e volontario, considerando come solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo ex art.55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante. Presupposto comune: esigenza di rimuovere il pericolo di una aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata. Secondo la costante giurisprudenza, il presupposto comune su cui si fondano sia la legittima difesa che l'eccesso colposo è costituito dall' esigenza di rimuovere il pericolo di una aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, di modo tale che l'eccesso colposo si distingue per una erronea valutazione del pericolo e della adeguatezza dei mezzi usati. A fronte di tale ragionevole e corretta interpretazione deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della legittima difesa, non vi è spazio - non esistendo una offesa dalla quale difendersi - per la configurazione di un eccesso colposo, "sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l'eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata". Vizio di "patente illogicità": annullamento della sentenza impugnata. Ritenere configurabile, nel caso de quo, gli estremi della scriminante ex art.52 del codice penale e di un eccesso colposo nella stessa, ad avviso della cassazione, si risolve in un vizio di patente illogicità, che inficia l'intero procedimento argomentativo della motivazione. La sentenza impugnata deve essere annullata ai fini di un nuovo esame da parte del giudice del rinvio. Avv. Valter Marchetti - www.laprevidenza.it
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