L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emanato un provvedimento (pubblicato in GU 20.3.2009) con il quale ha precisato quelle che sono le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali. L'Autorità ha quindi chiarito che, in merito all'uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all'1 agosto 2005 e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante. Inoltre, le società devono documentare in modo adeguato che la banca dati è stata effettivamente creata prima dell'1 agosto 2005 e usare tali dati senza cederli a nessun titolo ad altre aziende. Gli operatori, infine, ad ogni contatto, devono specificare per quale società chiamano e ricordare agli utenti i loro diritti e registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato a essere nuovamente contattato. Le società debbono inoltre comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella GU, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all'1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi e, il mancato rispetto di tale previsione comporta una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (nei casi più gravi, può salire a 300 mila euro).
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