L'art. 38 della Legge 28.12.01 n. 448 ha stabilito che dal 1.1.02 sarà aumentata la misura delle maggiorazioni sociali delle pensioni per le persone disagiate di età pari o superiore a settant'anni
L'art. 38 della Legge 28.12.01 n. 448 (pubblicata sulla G.U. 29.12.01 n. 301, Suppl. Ord. N. 285) ha stabilito che dall'1.1.02 sarà aumentata la misura delle maggiorazioni sociali delle pensioni per le persone disagiate di età pari o superiore a settant'anni, fino al raggiungimento di un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.

Potranno godere degli stessi benefici, sempre se dotati dei medesimi requisiti anagrafici, anche i titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS e i ciechi civili titolari di pensione, con riguardo ai quali verranno utilizzati i medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.


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