Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 19.05.2009) ha stabilito che non è lecito negare un servizio richiesto a chi non vuole sottoscrivere un modulo in cui non viene garantita la libertà del consenso all'uso dei nostri dati personali e che, pertanto, questo non può mai essere condizionato e deve essere libero e consapevole. L'Autorità, nel caso di specie, era stata chiamata ad esprimersi su un ricorso presentato da alcuni cittadini che, acquistando biglietti on line per eventi musicali, sportivi e culturali da una società, specializzata, al momento della registrazione, si erano visti sottoporre moduli che non permettevano di prestare un consenso specifico e differenziato. In particolare, in detti moduli, era presente una sola casella, tra l'altro già contrassegnata con il segno di spunta. In tale situazione, i clienti,per poter usufruire del servizio, erano ‘costretti' a prestare automaticamente il consenso poiché, chi non sottoscriveva il modulo non riceveva il servizio. Nel comunicato il Garante ha quindi chiarito di aver vietato alla società l'ulteriore trattamento dei dati illegittimamente acquisiti, disponendo, inoltre, la riformulazione del modulo di iscrizione al sito con l'obbligo di fornire ai clienti la possibilità di prestare consensi differenziati.
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