La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza 12820/2009, ha stabilito che si deve riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato all'immigrato quando la sua qualità di socio non è altro che un escamotage utilizzato dal datore di lavoro per non metterlo in regola. Piazza Cavour ha così confermato la decisione dei giudici di merito che avevano considerato come simulato l'atto di costituzione di una snc nel settore della ristorazione. Della società faceva infatti parte anche una cameriera extracomunitaria. Un sistema messo in atto per non riconoscere il rapporto di lavoro dipendente alla ragazza. La Corte ha evidenziato che il giudice può ravvisare l'esisteza della simulazione anche semplicemente dall'interpretazione delle domande e delle eccezioni di parte. Secondo Piazza Cavour i giudici di merito hanno correttamente accertato la simulazione assoluta dell'atto che costituiva la società, basandosi sulle ammissioni di parte e sulle pretese dell'altra parte. Anche se l'accertamento è statao solo incidentale, non essendovi stata una specifica domanda di partre in tal senso, non c'è stato secondo la Corte un vizio di ultrapetizione.
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