La Repubblica italiana, mantenendo in vigore le disposizioni di cui all'art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di «crisi aziendale» a norma dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall'art. 3, nn. 1, 3 e 4, nonché dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti) non sono garantiti nel caso di trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. E' questo il contenuto di una decisione dei Giudici di Lussemburgo (Sez. II n. 561 del 11/06/2009).
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Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it

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