La nota sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 14586/2009, che ha stabilito che senza recidiva non è possibile il licenziamento per giusta causa. Ha enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia dei datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sui rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza".
Venendo al caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto che il dipendente che si allontana senza motivo dall'ufficio, non può essere sanzionato con il licenziamento se questo, in tutta la sua carriera, non è mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari.
Il testo integrale di questa sentenza è disponibile qui
Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it

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