La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2009 n.183 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), "nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte. In sostanza, secondo la Corte se è vero che in base al criterio di solidarietà sociale, consente di garantire che il pensionato possa godere di un trattamento adeguato alle sue esigenze di vita e che ciò consente di comprimere contrapposti interessi di chi deve contro di lui recuperare un credito, occorre anche considerare che tale compressione non può essere totale ed indiscriminata così da comportare l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, "bensì deve rispondere a criteri di ragionevolezza che valgano, da un lato, ad assicurare in ogni caso (e, quindi, anche con sacrificio delle ragioni di terzi) al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, dall'altro lato, a non imporre ai terzi, oltre un ragionevole limite, un sacrificio dei loro crediti, negando alla intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi". Nel caso specifico la Corte ha rilevato che la circostanza che l'ENASARCO abbia acquisito natura privatistica di Fondazione, "non costituisce certamente ragione idonea a giustificare [...] il peculiare trattamento disposto dalla norma censurata rispetto a quanto previsto per le pensioni dei dipendenti, sia pubblici che privati, dei notai e dei giornalisti". Va, infatti, ribadito - prosegue la Corte - che, poiché "l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti a ciascuna categoria di beneficiari sotto il profilo - l'unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata". In questo passaggio la Corte richiama alcune precedenti pronunce (sentenze n. 444 del 2005 e n. 256 del 2006).
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