Con la sentenza n.16456 del 15 luglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che non ha diritto al risarcimento del danno l'avvocato che, sospeso dall'albo per un procedimento penale, viene poi assolto. Secondo quando si apprende dalla vicenda, l'avvocato su cui gravava l'azione penale, aveva citato in giudizio il Consiglio dell'ordine degli avvocati e i singoli avvocati che avevano partecipato alle deliberazioni concernenti la sua sospensione cautelare dall'esercizio della professione, conseguente ad un procedimento penale che lo aveva visto coinvolto. Vedendosi respingere la domanda di risarcimento del danno sia in primo che in secondo grado ("per inesistenza dell'elemento psicologico colposo a sostegno della dedotta responsabilità"), l'avvocato aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza. La Corte, rigettando la domanda sulla pretesa di risarcimento del danno, ha accolto la ricostruzione della vicenda fatta dal giudice d'Appello, secondo cui il nucleo della sentenza di merito poggia su un "difetto di colpa, a sostegno della pretesa responsabilità del consiglio dell'ordine e dei suoi componenti, nell'emissione di un provvedimento che non aveva natura disciplinare, bensì cautelare e che, dunque, era diretto ad accertare la mera compatibilità tra l'assoggettamento del professionista al procedimento penale e l'esercizio della professione. A tal riguardo ha escluso nel comportamento del Consiglio e dei suoi componenti fossero desumibili estremi di imperizia, negligenza o superficialità". La Corte ha poi concluso precisando che "la dolorosa e lunga vicenda in cui quest'ultimo è stato travolto e la riconosciuta ingiustizia dell'iniziativa penale a suo carico non sono, dunque, ragioni valide per fondare il giudizio di responsabilità risarcitoria a carico del Consiglio e dei suoi componenti".
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