La sezione tributaria civile della Corte di cassazione ha stabilito che se un contribuente investe 2500 euro in beni strumentali deve pagare l'Irap. È questa la decisione presa dagli Ermellini con la sentenza n. 17533 depositata il 28 luglio 2009 che inoltre afferma che il contribuente, qualora voglia sottrarsi al pagamento di tale imposta, debba dimostrare l'assenza di una "autonoma organizzazione" (condizione che si configura come presupposto dell'Irap). Ma la sentenza aggiunge inoltre che, in fondo, "un contesto organizzativo esterno anche minimo" può giustificare il pagamento dell'Irap: provare l'assenza di un'autonoma organizzaizone risulterebbe quindi molto difficile. Dalla vicenda si apprende che, un contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'Irap assumendo di svolgere la propria attività autonoma prevalentemente senza l'ausilio di organizzazione di lavoro altrui e aveva quindi proposto ricorso, accolto e poi confermato anche in secondo grado. I giudici di legittimità invece, cassando con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della commissione tributaria regionale, hanno deciso la questione rifacendosi ad una decisione della consulta (n.156/2001), puntualizzando che "l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'Irap soltanto ove si svolga per il mezzo di un'attività autonomamente organizzata (…).Il requisito organizzativo (…) sussiste quando il contribuente (…) eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività" inoltre "è onere del contribuente che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo." Tuttavia, conclude la Corte, "la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorché l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego dei capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo".
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