Nella liquidazione dei danni derivanti da sinistri stradali non si può ricomprendere il rimborso delle spese per il noleggio di un'auto sostitutiva a meno che non sia dimostrato ch etale noleggio fosse indispensabile per lo svolgimento di attività professoinale o direlazione. La decisione è del Giudice di Pace di Bologna (sentenza 636/2009) che nella parte motiva evidenzia che per riconoscere tale voce di spesa "occorre infatti, che sia provato il nesso causale tra la necessità di utilizzare un'autovettura sostitutiva e l'attività professionale o di relazione del richiedente, tali da rendere indispensabile l'uso di un'autovettura, non essendo sufficiente l'affermazione apodittica dell'utilità e consuetudine all'utilizzo dell'auto (che, peraltro, può essere vantata da chiunque)". Il Giudice chiarisce che in mancanza di tale elemento può essere riconosciuto il solo danno fermo tecnico. Nella stessa sentenza si affronta anche la questione degli onorari pagati ad una società che si occupa di infortunistica. Secondo il giudicante tali onorari non possono gravare sulle imprese assicuratrici "se non quando costituiscono attività indispensabile e necessaria, avuto riguardo agli elementi che caratterizzano il singolo sinistro". La richiesta di risarcimento danni - spiega il giudice di pace- "non necessita, di per sé, dell'assistenza di un professionista, allorquando anche l'uomo comune, per la scarsa difficoltà complessità della domanda risarcitoria, appaia in grado di redigerla da sé." Nel caso di specie il giudice ha rivelato che si trattava di semplici danni materiali in relazione ai quali il contrasto era nato solo sulla quantificazione e che non esistevano in proposito divergenze incolmabili. In particolare la liquidazione del danno non ha richiesto un'operazione complessa giacché il rimborso è stato effettuato sulla base di una fattura concordata e pertanto l'opera del professionista "non appare indispensabile, rappresentando una semplice comodità per il creditore che ne deve, di conseguenza, sopportare i relativi oneri". Il fatto poi che il danneggiato si sia rivolto all'autorità giudiziaria esclude, secondo il giudice di pace, le possibilità di liquidare le spese legali sostenute in via stragiudiziale. Tali prestazioni stragiudiziali - si legge in sentenza - " hanno natura di prestazioni giudiziali e trovano, pertanto, adeguato compenso nella tariffa di forma oggetto della richiesta di liquidazione di cui all'articolo 75 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.. Occorre notare, in proposito, che la tariffa forense prevede come ripetibili alcune voci per onorario o competenze che presuppongono già a un'attività stragiudiziale del professionista come ad esempio lo studio della controversia, le consultazioni con il cliente o il diritto di disamina."
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