Il Garante per la protezione dei dati personali (Comunicato del 9 ottobre 2009) ha stabilito che la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia richiesta e che non è sufficiente che l'azienda fornisca la sola trascrizione dei contenuti della conversazione. L'Autorità ha quindi evidenziato che anche suoni e le immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Conseguentemente, il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel cd. verbal ordering non può ritenersi pienamente soddisfatto dall'azienda dalla sola trasposizione del contenuto giacchè solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L'Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.
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