Nell'esaminare una questione relativa al licenziamento di un giornalista, la Cassazione ha precisato il seguente principio di diritto cui dovrà conformarsi il giudice di rinvio: in relazione ai fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, opera - nel rito del lavoro - un effetto vincolante per il giudice che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e deve ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente - perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza - bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, 1° comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate, sicché, superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati (Cassazione - Sezione Lavoro Sentenza, 15 gennaio 2003, n.535: Processo del lavoro - Non contestazione convenuto dei fatti costitutivi del diritto - Obbligo di astensione da parte del giudice di qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato - Lavoro giornalistico - Nullità di clausola del contratto collettivo relativa ad ipotesi di licenziamento).
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