In caso di riassunzione dello stesso lavoratore, in precedenza in forza con contratto a termine, con contratto di lavoro intermittente (reintrodotto dal D.L n. 112/2008, conv. Da legge n. 133/2008), pur se svolto a tempo determinato, e viceversa, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo di intervallo previsto dal Dlgs n. 368/2001 tra un contratto e l'altro. Infatti, i contratti stipulati ai sensi del Dlgs n. 368/2001, sono subordinati a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro; premessa che certamente non coincide con i presupposti in base ai quali si effettua la sottoscrizione di contratti di lavoro intermittente, a conferma della sostanziale differenza delle due tipologie contrattuali, comunque disciplinate da normative differenti.
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