Il Tribunale di Vicenza ( sent. 28 aprile 2009, n. 142) sostiene che nel caso in cui un lavoratore vincolato con un patto di non concorrenza venga assunto da un concorrente stabilito al di fuori dei limiti territoriali previsti dal patto, il medesimo patto non può dirsi violato per il solo fatto che un soggetto terzo (grossista, rivenditore e simili) commercializzi i prodotti concorrenti all’interno della zona geografica vietata. Nel caso di specie, il lavoratore precisava di aver iniziato a svolgere attività lavorativa presso la società concorrente quando la stessa non svolgeva attività nel settore della ricorrente, e quindi di aver scelto il nuovo impiego nella consapevolezza di non porre in essere alcuna violazione contrattuale. Egli allegava altresì la circostanza che la nuova datrice di lavoro non disponesse di filiali, dipendenze o zone di vendita nella zona interdetta, concludendo per la piena legittimità del suo operato. Il tribunale evidenziava che il patto di non concorrenza nulla disponeva per il caso in cui i prodotti fossero commercializzati, nelle zone oggetto di limitazione, da imprese terze, estranee dunque al patto. Inoltre, attribuire alla locuzione “ zona di vendita” un0interpretazione estensiva, tale da vietare la vendita di prodotti della concorrente nelle regioni interdette anche per il tramite di soggetti terzi, avrebbe finito con l’assegnare al patto di non concorrenza una portata totalizzante, tale da vanificare sia la delimitazione territoriale, sia il limite oggettivo del patto stesso, ponendosi per tale via in palese contrasto con l’art. 2125 c.c.
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