L’Inps è responsabile nei confronti del lavoratore, solo nel caso in cui quest’ultimo agisca nei confronti dell’ente e quest’ultimo rimanga inerte ( Trib. Vicenza 14 maggio 2009, n. 159) Diversamente, il mancato pagamento della contribuzione riferita a periodi prescritti e per i quali l’Inps avrebbe potuto comunque agire per il recupero, non fa sorgere alcun diritto risarcitorio nei confronti dell’Ente. Il Giudice rilevava che, poiché l’integrità della posizione poteva essere fatta valere sulla base di un’iniziativa del lavoratore – assicurato, il momento in cui andava accertata la prescrizione decennale dei contributi era quello in cui l’interessato si rivolgeva all’Ente per il recupero dei contributi omessi da parte del datore. Nel caso di specie, l’iniziativa del lavoratore era avvenuta nel momento in cui la rivendicata contribuzione era già prescritta. Pertanto ne conseguiva che l’Ente previdenziale non era responsabile, poiché tra l’altro il lavoratore era stato periodicamente posto a conoscenza della contribuzione versata con la documentazione consegnata nel corso degli anni.
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