E' stato presentato al Senato il disegno di legge sul processo breve. In base al disengo di legge, la durata del processo si considera ragionevole se non supera i due anni. Il documento si compone di soli tre articoli (l'ultimo è relativo solo alla entrata in vigore). Il primo prevede che "ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualita' di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno". Nel disegno di legge si dispone inoltre che "non sono considerati irragionevoli nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimita', nonche' di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio".
L'art.2 sull'estinzione del processo nelle ipotesi in cui siano violati i termini di ragionevole durata prevede che "il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale e' inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso e' decorso piu' di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Il corso dei termini indicati nel comma 1 della norma e' sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale e' imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessita' di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando".
Nel testo si precisa che le disposizioni circa l'estinzione dei processi "non si applicano nei processi in cui l'imputato ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, o e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale" e nei processi relativi a delitti come: associazione a delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, furto aggravato, circonvenzione d'incapace, delitti in violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro e sulla circolazione stradale, reati previsti dal testo unico di disciplina dell'immigrazione, traffico illecito di rifiuti".
Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce infine che le disposizioni "non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero e' presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale". L'ultimo articolo (l'art.3) riguarda l'entrata in vigore della legge.
L'art.2 sull'estinzione del processo nelle ipotesi in cui siano violati i termini di ragionevole durata prevede che "il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'art. 157 del codice penale e' inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi piu' di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione.
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso e' decorso piu' di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Il corso dei termini indicati nel comma 1 della norma e' sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale e' imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessita' di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando".
Nel testo si precisa che le disposizioni circa l'estinzione dei processi "non si applicano nei processi in cui l'imputato ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, o e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale" e nei processi relativi a delitti come: associazione a delinquere, incendio, pornografia minorile, sequestro di persona, atti persecutori, furto aggravato, circonvenzione d'incapace, delitti in violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro e sulla circolazione stradale, reati previsti dal testo unico di disciplina dell'immigrazione, traffico illecito di rifiuti".
Il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce infine che le disposizioni "non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente in udienza ovvero e' presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale". L'ultimo articolo (l'art.3) riguarda l'entrata in vigore della legge.
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