Il Tribunale di Vicenza (sent. 30 gennaio 2009, n. 30) in conformità all’orientamento della giurisprudenza di merito ( Trib. Lodi 78/2007; Trib. Belluno 176/2006; Trib. Torino 1550/2008)) va assicurata nelle Gestione Commercianti Inps in virtù del fatto che l’attività del farmacista, nel momento in cui questi ponga in vendita, oltre a prodotti farmaceutici, anche altri articoli di diversa natura, è qualificabile come impresa commerciale. Peraltro l’attività del collaboratore, per essere assicurabile, deve essere prestata nell’ambito commerciale e deve rivestire le usuali caratteristiche dell’abitualità e della previdenza: ne consegue che non è iscrivibile alla Gestione Commercianti l’attività di collaborazione prestata nella sola amministrazione della farmacia.
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