Nuove regole per la sospensione delle attività imprenditoriali. È stata emanata il 10 novembre scorso, la circolare n.33 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali per la corretta interpretazione delle disposizioni in materia di sospensione dell'attività imprenditoriali, previste dall'art.14 del decreto legislativo n.81 del 2008, come modificato dal recente d.lgs.106/2009 entrato in vigore il 20 agosto scorso. La circolare risponde all'esigenza di rendere chiare le disposizioni contenute nel decreto e che si interessano di tutelare "la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare". Il provvedimento del Ministero interviene così per delineare "un quadro unitario delle indicazioni" superando le precedenti circolari in materia, come si evince dal testo del provvedimento del Ministero del welfare. Dalle modifiche apportate all'originario testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta che i soggetti competenti all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono gli organi di vigilanza del Ministero o e delle AA. SS. LL e non i funzionari dipendenti da tali uffici, ufficio che esercita tale potere attraverso i suoi funzionari in virtù del rapporto interoganico. Tali organi potranno quindi sospendere le attività imprenditoriali qualora riscontrino i cd. lavoratori "in nero" e in caso di reiterazione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro (come viene evidenziato nella circolare, l'ipotesi di sospensione non si applica ai casi di reiterata violazione dei tempi di lavoro, situazione già esclusa dalla legge 133 del 2008). Con il nuovo decreto legislativo 106, inoltre permane la discrezionalità del provvedimento: si legge, infatti, nel decreto che "gli organi di vigilanza (…) possono adottare" (art.14, co.1) tali provvedimenti sospensivi, ovviamente sempre in merito alle due ipotesi suindicate (lavoro nero e violazione delle normative prevenzionistiche). Vengono infine individuate le competenze del personale ispettivo del Ministero o delle AA.SS.LL. in merito alla sospensione delle attività di costruzioni edili o di genio civile, dei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei e in tutte le altre attività che comportino rischi particolarmente elevati.
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