La Cassazione è intervenuta su una questione di natura processuale nell'ambito del rito del lavoro. Secondo i Giudici della Suprema Corte: l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (ricorso o comparsa di risposta), dei documenti (anche eventualmente attinenti ad "eccezioni" rilevabili d'ufficio) o l'omesso deposito degli stessi contestualmente a questo atto (anche ove quivi indicati), determinano la decadenza processuale dal diritto di produrre i documenti stessi, ove non si tratti di documenti formatisi dopo l' inizio del predetto giudizio ovvero di documenti la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo assunto dal giudizio stesso (per l'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.). Poiché questa decadenza esclude la possibilità che i documenti stessi possano dalla parte essere prodotti in appello, e poiché i documenti sono compresi nei "nuovi mezzi di prova" indicati dall'art. 137 secondo comma cod. proc. civ., la parte può produrre in secondo grado i documenti solo ove (attraverso la stessa logica dell'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.) la produzione sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti stessi o dallo sviluppo assunto dal processo, e sia dal Collegio ritenuta indispensabile per la decisione (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 gennaio 2003, n.775: Controversie lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello nel caso in cui non siano stati prodotti con l'atto introduttivo (contrasto di giurisprudenza) - Preclusione - Ammissibilità).
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