In presenza di un inadempimento dell'agente, il preponente può ottenere la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. purchè dimostri che l'inadempimento stesso sia di non scarsa importanza, come richiesto dall'art. 1455 c.c. La disciplina generale in materia di risoluzione del contratto, tuttavia, ha scarso rilievo pratico con riferimento al contratto di agenzia, attese la necessità di aderire l'autorità giudiziaria per azionare il rimedio di cui all'art. 1453 c.c. e la difficoltà di dimostrare la gravità dell'inadempimento posto in essere dall'agente. Per queste ragioni è molto più diffuso nella pratica l'inserimento nel contratto di agenzia di una clausola risolutiva espressa che preveda, ai sensi dell'art. 1456 c.c. lo scioglimento ipso iure del contratto qualora l'agente abbia violato specifiche obbligazioni qualificate dalle parti contraenti come particolarmente importanti quali, soprattutto, il mancato raggiungimento di un determinato livello di fatturato. In questo modo, il giudizio circa la gravità dell'inadempimento dell'agente è escluso dalla natura stessa della clausola risolutiva espressa. Infatti, in tale ipotesi, l'art. 1455 c.c. non trova applicazione perché, in caso di clausola risolutiva, il giudizio circa la scarsa o non scarsa importanza dell'adempimento è precluso dall'esistenza di un accordo al riguardo tra i contraenti, cosicché la risoluzione, in tale eventualità, si ricollega e discende direttamente dal regolamento contrattuale. Quindi, attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa, il giudizio circa la gravità dell'inadempimento è in re ipsa, si che a fronte dell'inadempimento stesso la controparte può risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c. La Cass. ( sent. 13076/2009) stabilisce che la mancata previsione negli accordi collettivi degli agenti di commercio della cl. Risolutiva espressa non esclude l'apponibilità di tale clausola al contratto individuale, con la conseguenza che ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice di merito non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
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