D'ora in avanti sarà più difficile considerare pusher chi è semplicemente trovato in possesso di droga. Secondo la Cassazione infatti (sentenza 45916/2009) per inchiodare qualcuno è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti non basta accertare che tali sostanze superano i limiti massimi indicati dal ministero della salute giacché è necessario anche pesare la sostanza e controllare come è stata confezionata. Il chiarimento viene dalla Sesta Sezione Penale che nella parte motiva della sentenza scrive "perche' possa affermarsi la penale responsabilita' per l'illecita detenzione" di sostanza stupefacente e' necessario "che il giudice prenda in considerazione, oltre al superamento del dato ponderale, le modalita' di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato, le altre circostanze dell'azione che possano essere ritenute significative della destinazione ad uso non esclusivamente personale". Il caso esaminato dagli ultimi riguarda un quarantenne che i giudici della Corte d'Appello avevano condannato perché trovato in possesso di 54,6 g di cocaina. La condanna veniva motivata sulla base del fatto che risultava accertato il superamento del quantitativo di principio attivo previsto nel decreto del Ministero della Salute. Tale circostanza secondo la corte territoriale sarebbe stata sufficiente a dimostrare che l'uomo era in possesso della droga per un uso non esclusivamente personale. Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha dato ragione al quarantenne il quale aveva fatto notare che la destinazione d'uso di terzi della sostanza non si poteva desumere dal solo superamento dei limiti indicati nel decreto ministeriale. Il caso dovrà ora essere di nuovo esaminato dalla Corte d'Appello di Genova a cui la Suprema Corte ha elencato le operazioni che il giudice deve compiere prima di definire pusher chi è stato trovato in possesso di droga.
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