Nel corso di un intervento in Commissione Giustizia il senatore Stefano Ceccanti ha dichiarato che "Il Ddl su processo breve parte dalla situazione attuale in cui l'esigenza richiamata dalla Corte Costituzionale - secondo cui 'fine primario ed ineludibile del processo penale non puo' che rimanere quello della ricerca della verita' - e' frustrata anche per la irragionevole durata dei processi, ma persegue con ogni evidenza l'obiettivo di ridurne la durata indeterminata del tutto a discapito della ricerca della verita'. L'impostazione del Ddl che pone la rapidita' a discapito della giustizia e' del tutto ingiustificabile, ma essa non e' un aspetto marginale ed emendabile del disegno di legge, ne costituisce la ratio sostanziale". Secondo Ceccanti vi sarebbero poi altri 5 motivi di incostituzionlità: "E' irragionevole, ma contraria anche al principio di obbligatorieta' dell'azione penale la predeterminazione del termine di due anni rigido e identico per estinguere qualsiasi processo, ignorandone la specificita'. E' inoltre irragionevole e discriminatorio distinguere tra incensurati e non, dato peraltro che in molti processi verrebbero a trovarsi persone in entrambe le condizioni". Un'altro profilo di incostituzionalita' sarebbe dato dal fatto di applicare "un termine solo ai processi di primo grado in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Se si ritiene che l'impatto potrebbe essere devastante significa che la legge introdotta in un periodo cosi' breve, senza dare la possibilita' di chiudere i processi aperti, e' sbagliata, anche per i processi di primo grado. Per di piu' si avrebbe il paradosso che si estinguerebbe prima il processo durato meno (primo grado) rispetto a quello durato di piu' (secondo grado o Cassazione)". Secondo Ceccanti "Si presta poi a certe irragionevolezze la creazione di un elenco di reati i cui processi sarebbero esclusi. Elenco inevitabilmente costruito non a partire dalla gravita' dei reati stessi, ma da considerazioni squisitamente politiche. E' altresi' irragionevole il fatto che la parte civile costituita in giudizio possa comunque trasferire, se estinto il processo penale, l'azione in sede civile, continuando ad esercitare il suo diritto ad un eventuale risarcimento. La corsia preferenziale prevista per i processi relativi alle azioni trasferite, data l'entita' dei processi interessati, e' un rimedio del tutto inefficace".
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