Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 03-09 marzo 2003) ha reso noto di aver ordinato ad una "centrale rischi" di cancellare i dati di un consumatore che, in ritardo nei pagamenti, aveva poi sanato la sua posizione debitoria. Richiamando un precedente provvedimento del luglio 2002, l'Autorità ha precisato che "le segnalazioni di inadempienze, quali sofferenze, credito ceduto o simili, relative a finanziamenti completamente rimborsati devono essere cancellate al più tardi entro un anno dalla loro regolarizzazione, e non più entro i cinque attualmente in uso". Afferma il garante che, l'apposizione del termine "regolarizzato", accanto al nominativo del cliente, è semplicemente una misura "temporanea" e interlocutoria e non risulta soddisfacente e conforme a quanto segnalato con il menzionato provvedimento del luglio 2002, secondo il quale "i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze devono essere cancellati dalle "centrali rischi" private entro un anno dalla loro regolarizzazione". Ogni ulteriore conservazione dei dati, risulta illecita.
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