Ferma presa di posizione della Cassazione Penale in tema di notificazioni a soggetti diversi dall'imputato con mezzi alternativi, come l'utilizzo del telefono o del fax: in forza della recentissima sentenza della 5^ Sezione della Cassazione n°2105, depositata appena il 18 gennaio 2010, Presidente Dott. Giangiulio Ambrosini - Estensore Dott. Paolo Antonio Bruno, il termine per impugnare non decorre dalla data di ricevimento del fax o della telefonata come teorizzato dal Tribunale di Palermo con ordinanza del luglio 2009; era accaduto che nel giugno precedente il Gip di Palermo aveva applicato all'imputato la misura cautelare del divieto di dimora. Pronunciando sull'impugnativa interposta dal difensore, il Tribunale in funzione di giudice del riesame aveva emesso declaratoria di inammissibilità sul rilievo che la proposizione del gravame appariva tardivo: cos'era era avvenuto? L'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata e la contestuale fissazione dell'interrogatorio erano st ati resi noti dapprima con una chiamata sul telefonino del legale e poi con successivo fax allo studio legale. Parametrato a tale data il gravame indubitabilmente non era tempestivo. Il Tribunale, infatti, aveva individuato il dies a quo, ai fini del computo per il gravame, in tale momento: era il fax ricevuto a fare testo! Il difensore insorgeva con ricorso per cassazione sostenendo che erroneamente il Tribunale non aveva fatto decorrere il termine dalla susseguente, questa sì rituale, notifica a mezzo ufficiale giudiziario. In effetti, l'art. 148 c.p.p. stabilisce che le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite proprio dall'ufficiale giudiziario o da chi ne svolga le funzioni. Soltanto nei casi di urgenza il giudice può disporre, al lume dell'Art. 149, primo comma, c.p.p., che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. Talché, la ratio del sistema è lineare e coerente: so no consentite modalità alternative, del tipo fax o telefono in casi urgenti, quando occorra avvertire il difensore di particolari incombenti, come l'interrogatorio dell'indagato, non già quando la notificazione sia richiesta al fine di permettere la conoscenza reale del provvedimento cautelare in funzione dell'impugnazione cui, di necessità, deve ricollegarsi la decorrenza del termine, nella specie di soli dieci giorni. Ineluttabile che la Corte regolatrice, in difformità alle conclusioni prese dal Procuratore Generale, che aveva chiesto il rigetto del ricorso, abbia annullato la statuizione del Tribunale con rinvio per un nuovo esame di merito. Invece di strangolare gli avvocati con termini giugulatori, per giunta a decorrenza equivoca, sarebbe opportuno ragionare nel modo che segue: il concetto di urgenza in sé è labile e sfuggente; nessun atto è urgente di per sé e sappiamo di procedimenti ex Art. 700 c.p.c. che si protraggono per anni, ma bisogna guardare alla situazione concreta. Sconsigliabile ed eccessivamente invadente appare la chiamata sul telefonino che, oltretutto, non corrisponde al criterio ancorato ai "luoghi" contenuto nell'art. 149 c.p.p.
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Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
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