Le nuove norme approvate ieri dal Senato sul cd. "processo breve" si applicheranno a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione. In base all'art. 2 del provvedimento i procedimenti relativi a reati con pena inferiore ad un massimo di dieci anni si estinguono dopo 3 anni dall'inizio dell'azione penale, dopo 2 anni nel secondo grado e dopo 1 anno e mezzo in Cassazione Se poi la Cassazione annulla una sentenza con con rinvio, ogni ulteriore grado di giudizio non potrà durare più di un anno. Per quanto riguarda invece i processi per reati che prevedono una pena pari o superiore a dieci anni nel massimo edittale, i termini si allungano a quattro anni per il primo grado, due anni per l'appello e un anno e sei mesi per il giudizio di Cassazione. Da ultimo, per i reati gravissimi, i tempi si allungano a cinque anni per il primo grado, tre anni per l'appello e due anni per la Cassazoine. Il giudice in ogni caso potra' prorogare fino ad un terzo questi termini in caso di complessita' del processo o nel caso in cui ci sia un elevato numero di imputati.
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