Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 14/03/2003), ha indicato le modalità per un uso corretto degli MMS, ovvero dei messaggi multimediali che permettono di scattare foto o effettuare riprese, registrarle e inviarle a terzi tramite telefonini. L'Autorità ha individuato due situazioni differenti: per un uso strettamente personale degli MMS non ritiene vi siano preclusioni, purché le foto, rimangano in un ristretto ambito di conoscibilità (parenti ed amici), mentre rientra nell'ambito di applicazione della L.675/96 la diffusione sistematica a una pluralità di destinatari, con relativo obbligo di informativa e di richiesta di consenso. Il Garante precisa altresì che sia nel caso di invio occasionale sia in caso di diffusione sistematica di immagini, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti anche dalle altre norme, come ad l'art. 10 c.c. "Abuso dell'immagine altrui" o la Legge sul diritto d'autore (633/1941) oltre, naturalmente ai divieti sanzionati penalmente es. indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini relative alla vita privata prese a distanza nelle dimore private, la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico, il reato di ingiuria in caso di messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario, le pubblicazioni oscene. L'Autorità ha inoltre segnalato che, "la necessità di rispettare alcune regole ulteriori, quali l'obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche, garantite dalla Costituzione, e il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet i messaggi MMS a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado di riceverli. In questo caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario".
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