Le domande per l'attribuzione dei benefici in materia di minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo), di accertamento dell'handicap (legge n. 104/1992) e della disabilità (legge n. 68/1999) dovranno infatti essere inoltrate all'Inps esclusivamente in via telematica, assieme alla certificazione medica attestante la natura delle infermità. Il tutto dovrà avvenire tramite un'applicazione appositamente creata dall'Istituto, riservata ai titolari di un codice di identificazione Pin assegnato dall'Inps al medico oppure ai cittadini o altri soggetti che ne facciano richiesta. Il primo passo è dunque quello della compilazione del certificato medico da parte di uno dei medici certificatori (il cui elenco sarà reso pubblico sul sito internet dell'Inps) attestante le infermità invalidanti. Il certificato medico dovrà «riempire» dei campi informativi obbligatori e contenere necessariamente l'indicazione dell'ambito di invalidità di destinazione. Al certificato verrà assegnato dalla procedura un numero di serie che l'utente dovrà poi indicare nella domanda vera e propria, per consentire l'abbinamento. Una volta in possesso della certificazione, l'interessato potrà presentare la domanda, sempre in via telematica, nella quale dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero della certificazione. Il termine per l'abbinamento non può eccedere i trenta giorni dalla data di rilascio del certificato. La circolare si occupa anche della sorte delle domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 presso le Asl. Nel caso in cui la visita medica sia già stata effettuata, il procedimento da applicarsi è quello ancora oggi in vigore. In ogni caso, dal momento che l'accertamento definitivo spetta all'Inps, i verbali delle Commissioni mediche Asl dovranno essere sottoposti all'esame di una Commissione medica composta da un medico Inps, da un medico rappresentante le associazioni di categoria e da un operatore sociale. Ove invece la visita sia stata solo programmata, le domande dovranno essere gestite secondo la nuova procedura in vigore dall'1.1.2010. Lo stesso per le visite mediche di revisione già programmate.( circolare Inps n. 131 del 28 dicembre 2009).
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