Il portatore di handicap che sosta all'interno delle aree assoggettate a tariffa deve sostenere il costo del parcheggio, pur munito dello speciale contrassegno esposto sul parabrezza del veicolo: il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione - Sezione 2^ Civile, che ha respinto il ricorso presentato dal disabile, già risultato soccombente nell'ambito della procedura di opposizione alla sanzione amministrativa promossa avanti al Giudice di Pace di Palermo. I Giudici di Piazza Cavour evidenziano nella parte motiva che l'esonero dal pagamento del ticket non è previsto da alcuna norma, quantunque venga teorizzato all'interno di circolari della Pubblica Amministrazione, prive del rango di norme di diritto.
Oltretutto, aggiungono gli Ermellini, non ha fondamento invocare a sostegno di un'interpretazione ipoteticamente difforme l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili; "dalla gratuità, anziché onerosità come per gli altri utenti, della sosta deriva, infat ti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità". Talché, anche nell'indisponibilità degli apposti spazi riservati alla categoria dei disabili, mancanti o già occupati da altri portatori di handicap, costoro non possono fruire della sosta gratuita negli stalli a pagamento. La pronuncia, recante il n°21271 e depositata il 5 ottobre 2009, presta il fianco a non poche perplessità in relazione al favor di agevolazione che permea tutta la normativa a vantaggio delle persone che, per loro sventura, sono diversamente abili, secondo l'eufemistica espressione invalsa.
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