Pietra miliare per i cultori del diritto del lavoro, nel cui ambito è germogliato, il principio di non contestazione fa il suo ingresso ufficiale nella gerla del purista del rito civile dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della Legge di Riforma n°69 del 18 giugno 2009. Pertanto, in nome della circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, si realizza per la prima volta la legificazione del principio di non contestazione. La restrizione dell'applicabilità della norma alla sola parte costituita (la regola non opera, quindi, per il contumace, come invece accade nell'esperienza di molti Stati europei e di common law, bensì per le parti che si sono costituite, quindi anche - è ovvio - per il terzo chiamato) ha rappresentato l'oggetto di un nostro sintetico intervento pubblicato sul Portale il 7 gennaio 2010. Ora, il Tribunale di Piacenza con la sentenza
resa appena il 2 febbraio 2010 dal Giudice Monocratico nelle forme dell'Art. 281-se xies c.p.c. invita a nuove riflessioni sullo stesso tema, che auspichiamo feconde per l'attività quotidiana di tutti noi. Per non ingenerare fallaci interpretazioni, s'impone il preliminare chiarimento che la versione novellata dell'Art. 115 c.p.c. a stretto rigore si applica ai soli giudizi promossi dopo la fatidica data del 4 luglio '09. Ma non possiamo arrestarci ad un'ermeneutica superficiale e di vernice. Infatti, come i Colleghi giuslavoristi potrebbero declamarci, il problema principale è costituito dall'origine giurisprudenziale del principio e ruota attorno ad un concetto assai lineare: il resistente o convenuto che dir si voglia nel rito del lavoro (Art. 416 c.p.c.) o nel rito di cognizione ordinaria (Art. 167, primo comma, c.p.c.) deve prendere posizione sui fatti allegati dall'istante (quindi, ricorrente ed attore) a fondamento della domanda e, se non lo fa in maniera specifica, puntuale, circostanziata rischia di subirne gravi conseguenze: il giudice può dedurne l'ammissione se si tratta di fatti cosiddetti principali, vale a dire fatti costitutivi del diritto azionato. Tutto questo era diritto vivente già da prima dell'estate del 2009, momento in cui il legislatore ha rotto gli indugi con la legificazione del principio. Non mancherà occasione, in futuro, di esporre il nostro pensiero su come si fa una in concreto una contestazione rituale nelle variegate ipotesi dell'universo fattuale: di certo, il metro con cui l'avvocato effettua la contestazione ed il metro con cui poi avviene il vaglio del magistrato sarà diverso a seconda dei fatti oggetto di causa.
E' appena il caso di ricordare che, dal punto di vista tecnico-giuridico, vanno operati dei distinguo: quando il convenuto eleva una mera difesa con cui contesta il fatto storico, non per questo è criticabile; la sua iniziativa si colloca nell'area delle circostanze il cui onere probatorio ricade sull'attore: è l'attore, infatti, che deve dimostrare l'esistenza del fatto costituti vo, non il convenuto! Va premesso che il fatto storico su cui verte la recentissima pronuncia piacentina che qui in sintesi commentiamo risale al dicembre 2005; la panoramica del Dott. Gianluigi Morlini sull'Art. 115 c.p.c. è accurata e penetrante: "La norma in parola statuisce che il principio di disponibilità delle prove è derogato non solo dalla possibilità per il Giudice, già prima prevista dalla norma, di porre a fondamento della decisione i fatti notori; ma anche dalla necessità …per il Giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Prosegue il Magistrato del Tribunale Civile di Piacenza: "pur se, lo si ribadisce, il novellato articolo 115 c.p.c. è, ratione temporis, applicabile solo alle controversie insorte dopo il 4 luglio 2009, tra le quali non vi è la presente, tuttavia, deve evidenziarsi che il principio di non contestazione ora introdotto …aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell' ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte. Pertanto, l'intervento legislativo del 2009, in parte qua, non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso". In conclusione, il Giudice Monocratico ha applicato (correttamente) il principio vigente da data posteriore all'episodio di data anteriore. Per quel che può valere, la nostra opinione (soggiungeremmo attuale, perché siamo ai primissimi approcci con il momento attuativo della Riforma ed anche le opinioni sono in fieri) è tendenzialmente conforme, anche se dissentiamo dalla tesi espressa nel passo della pronuncia, peraltro assai documentata e di raro pregio, in cui il Dott. Morlini afferma che il principio di non contestazione "è esteso non solo ai fatti principali, ma anche ai fatti secondari, non essendovi nella norm a traccia di tale distinzione". Il Giudicante qui erra perché a nostro sommesso parere confonde il piano assertivo, momento in cui io deduco, con l'aspetto prettamente probatorio, in cui cerco di dare dimostrazione. Il principio di non contestazione opera soltanto per i fatti principali, non per quelli secondari. Minuscolo esempio che c'inventiamo a braccio: l'attore è un automobilista che cita l'ente tenuto alla custodia della strada, poniamo l'Anas, su cui circolava e sulla quale opina di avere trovato un trabocchetto sulla propria via non tempestivamente rimosso o segnalato dal gestore della strada pubblica; quale difensore del convenuto (curiosamente lo sono davvero) io gli oppongo che il conducente dei veicolo attoreo teneva un'andatura sostenuta (diciamo pure una velocità pazzesca) e che la chiazza oleosa era comunque visibile. Qui finisce lo scambio citazione-comparsa di risposta. Poi, fruendo dell'apposita, successiva scadenza temporale che segue all'udienza di tratta zione, mentre controparte protesta e contesta la mia inopinata impostazione, io aggiungo la seguente circostanza: non solo al momento del sinistro la traccia oleosa era visibile ed avvistabile tenendo una velocità consona allo stato dei luoghi ecc… ma nelle vicinanze esiste pure un evidentissimo deposito di kerosene dove i pullman sono soliti sostare per fare gasolio (e deduco una prova per testi per esempio tendente a dimostrare che si vedono dalla strada); con ciò io vorrò appesantire l'intensità della condotta colposa dell'attore ed alleggerire quella (non oso incamminarmi sul sentiero, esso sì scivoloso, del regime di responsabilità ai sensi dell'Art. 2043 o dell'Art. 2051 Codice Civile, avendolo già fatto con opera che non può mancare nella biblioteca giuridica l'Amico Marco Bona - "La responsabilità civile dei custodi delle strade pubbliche" edito da Ipsoa nel 2007) dell'Anas, facendo trapelare il messaggio che, se il liquido scivoloso fuoriesce inopinatamente dal serb atoio, come fa il custode di una rete viaria sterminata a vigilare così assiduamente? In tale evenienza, il Giudice non potrà reputare tardiva la circostanza della presenza del distributore di carburante nelle adiacenze della fuoriuscita di strada dal momento che si tratta di un fatto secondario che non comporta e non implica nessunissima alterazione del sistema difensivo imbastito dall'attore. Attore che oltretutto ha altre chances per dire la sua ed articolare prova contraria. In tema di processo ordinario di cognizione, ovviamente, non di rito del lavoro.
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