Con la sentenza n.3564 depositata il 16 febbraio 2010, la quinta sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente e assumersi automaticamente gli effetti nel giudizio di sua competenza ma deve, in ogni caso, verificare e spiegare congruamente in motivazione le ragioni per cui gli elementi concreti accertati dal giudice penale abbiano rilevanza per la soluzione del caso sottoposto al suo esame. Questa decisione è l'esito del ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate e accolto dagli Ermellini. In sostanza, i giudici di legittimità, cassando la sentenza e rinviandola alla commissione regionale tributaria, hanno infatti stabilito che a seguito del mutato quadro normativo (l'art.12, 1°comma, del d. l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.516 - che regolava l'efficacia nel processo tributario del giudicato penale sui reati fiscali -, è stato abrogato prima implicitamente dall'art.654 del nuovo codice di procedura penale, poi espressamente dall'art. 25, lett.d), d. l.vo. 10 marzo 2000, n.74 (Cass. nn. 1948/2004, 11272/2001, 9410/2000), "più in generale, e quindi anche con riferimento a sentenza penali pronunziate a seguito di dibattimento, si ritiene che … nessuna automatica autorità di cosa giudicata possa più attribuirsi nel giudizio tributario (neppure) alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reti fiscali, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova… Di modo che l'imputato assolto in sede penale, anche piena formula (per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), potrebbe tuttavia essere responsabile fiscalmente, qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria da parte dello stesso contribuente, a giustificare in tutto o in parte il debito tributario".
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