Misure cautelari per garantire la riscossione dei tributi evasi: è questo il contenuto della circolare n.4/E del 15 febbraio scorso emanata dall'Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le informazioni per una precisa applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi legge n. 2/2009 e la legge n.102/2009. Nelle quaranta pagine della circolare indicata viene quindi precisato che le misure cautelari come l'iscrizione di ipoteca ed esecuzione, mediante ufficiale giudiziario e del sequestro conservativo, non saranno più esperibili soltanto in presenza di sanzioni ma anche sui tributi non pagati. Per cui, l'amministrazione finanziaria potrà chiedere l'iscrizione a ipoteca sui beni detenuti dal contribuente evasore e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo. Dalla nota diffusa dal governo emerge inoltre che tali strumenti potranno inoltre essere utilizzati anche nei casi in cui il contribuente evita il contenzioso con il fisco e definisce il rapporto tributario attraverso gli istituti di adesione ai contenuti del processo verbale di contestazione (PVC) o dell'invito al contraddittorio, che non prevedono la prestazione di garanzie. Per l'applicazione delle misure cautelari sarà necessario un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dell'avviso di accertamento, di un processo verbale di contestazione o di un atto di recupero: è da questi atti che dovrà emergere la veridicità della pretesa tributaria per l'applicazione delle misure cautelari per i tributi inevasi.
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