Nel caso di accertamento di violazioni al codice della strada con i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza, (cosiddetti "autovelox") la contestazione differita è consentita solo in alcuni casi tassativi. Lo ha stabilito il giudice di pace di Lecce in una recente sentenza in cui, dopo aver accolto il ricorso di un'automobilista che aveva eccepito la mancata contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada, (in violazione dell'art.4 del decreto legge n.121/2002), annullando il verbale, ha stabilito che nel caso di accertamento di infrazione per mezzo di autovelox, "la contestazione differita è consentita solo su autostrade e sulle strade extraurbane principali dall'art.2, comma 2, lettere A e B del Codice della Strada, nonché sulle strade di cui all'art.2, comma 2, lettere C e D, del medesimo Codice - (strada extraurbane secondarie, o strade extraurbane di scorrimento) - ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi dell'art.4, comma 2, d.l. 121/2002, ed a condizione che tali dispositivi siano utilizzati e installati secondo le direttive fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sia data idonea informazione agli automobilisti (art.4, d.l. 121/2002)". "Ogni utilizzo - continua il giudice di pace di Lecce - ed installazione al di fuori di quanto previsto dall'art.4, d.l. 121/2002 - da considerarsi norma speciale, rispetto all'art.201, comma 1-bis, C.d.S., tanto da essere richiamato dalla lettera f) della medesima norma - impone all'organo di polizia di contestare immediatamente la violazione degli art.142, 148 e 176 del Codice della Strada".
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