Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 16/24 marzo 2003) ha stabilito che è legittimo far pubblicare sui manifesti, affissi per dare notizia della vendita all'asta di immobili, il nome del debitore colpito dal provvedimento di esecuzione del giudice. Ai trattamenti di dati personali effettuati "per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari" si applicano infatti solo alcune disposizioni della legge sulla privacy , ma non quelle riguardanti l'esercizio del diritto di accesso (art.13) né quelle che consentono di presentare ricorso al Garante (art.29). L'Autorità precisa peraltro che sarebbe auspicabile che i Tribunali potessero adottare misure a salvaguardia della dignità delle persone al fine di tutelare maggiormente la dignità dei debitori citati nelle Ordinanze emesse dal Giudice. Il Garante ha così dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che aveva contestato la diffusione dei suoi dati personali da parte di un Tribunale che aveva indicato, oltre alle generalità del bene, anche quelle del proprietario dell'immobile.
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