L'Inps, con circolare n. 33 del 5 marzo 2010, fornisce le disposizioni in merito alle modalità di copertura, mediante riscatto, con valenza ai fini della misura delle prestazioni, per i periodi d'impegno in lavori socialmente utili, accreditati figurativamente ai soli fini del diritto alla pensione. Com'è noto i periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995 sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. A partire dal 1° agosto 1995, invece, i periodi di lavoro socialmente utili per i quali continua ad essere erogato il relativo assegno, sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento. In virtù dell'art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997, detti periodi possono essere riscattati ai fini pensionistici (per la misura della pensione), ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. L'articolo 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997, nel prevedere il riscatto dei periodi di impiego in lavori socialmente utili, non ha stabilito alcun limite temporale di riscattabilità, né ha previsto alcun requisito contributivo per il relativo esercizio. Ne consegue che la facoltà in esame può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per lavori socialmente utili e che ha comportato l'accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione. A tale facoltà possono perciò accedere tutti i lavoratori che hanno percepito l'assegno di cui sopra, anche nel caso in cui non sia stato maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione alla data di presentazione della domanda di riscatto. La domanda di riscatto può essere presentata dai diretti interessati o dai loro superstiti e non è soggetta a termini di decadenza. Poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili sono accreditati d'ufficio e sono rilevabili direttamente dall'estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto.
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