Con la sentenza n. 1437, depositata l'11 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha stabilito che per tutelare gli utenti nell'esercizio del loro diritto di comunicazione, si può restringere il diritto di sciopero nelle aziende di telecomunicazioni. Lo ha stabilito la Sesta Sezione del Consiglio di Stato. Secondo la ricostruzione della vicenda, il processo amministrativo era iniziato a seguito del ricorso per l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato una nuova regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni. Il Tar, con la sentenza n. 10608/08 aveva respinto il ricorso. Su ricorso proposto dalle più note aziende di telecomunicazioni, per la riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tar Lazio, i giudici di Palazzo Spada hanno infatti spiegato che "la libertà di comunicazione è, per sua natura, una posizione basilare per lo sviluppo di una società pluralista e democratica e strumentale al godimento di altre posizioni giuridiche tutelabili alla stregua di diritti fondamentali della persona (quali ad es. il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, la libertà di movimento, la sicurezza dei traffici ed il godimento delle libertà economiche). Ne consegue che, giustamente, la Commissione ha deciso di dare pienezza di tutela agli interessi dell'utenza, limitando il diritto di sciopero nelle aziende di telecomunicazioni non solo al fine di proteggere la libertà di comunicazione ma tutti gli atri diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelate, il cui godimento richieda in modo imprescindibile l'assicurazione di efficienza del servizio pubblico essenziale legato alla gestione delle infrastrutture di comunicazioni. Ciò al fine - ha concluso il Consiglio di Stato - di dare piena effettività alle tutele previste dalla legge n. 146 del 1990".
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