Non sono imponibili le somme percepite dal lavoratore a titolo di danno da demansionamento. La Cassazione, con la sentenza n. 6754 del 19 marzo 2010, ha accolto il ricorso di un contribuente sottolineando che è soggetto a imposte il denaro percepito dal dipendente a titolo risarcitorio solo quando "abbia la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi". Quindi, sono esclusi dal prelievo fiscale anche le indennità elargite dall'azienda "a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro esigibile". Tale decisione avvalla la giurisprudenza secondo cui "in tema di impo¬ste sui redditi, in base al dettato del D.P.R. 22 di¬cembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepi¬te dal contribuente a titolo risarcitorio possono co¬stituire reddito imponibile, ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi".
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