Con la sentenza 8459 del 9 aprile 2010 la corte di cassazione ha stabilito che è soggetto all'imposta dell'Ici anche l'immobile di proprietà della Regione ma che viene utilizzato da altri soggetti pubblici diversi dalla stessa regione. Secondo infatti la decisione degli Ermellini, l'esenzione dal pagamento di questa imposta comunale opera solo per tutti quegli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, come prescrive l'art.7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di esenzioni, citato nell motivazione della sentenza. I giudici hanno sostanzialmente stabilito che solo se l'uso dell'immobile è destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, opera l'esenzione dal pagamento dell'Ici, in caso contrario, come nel caso di specie, graverà il pagamento dell'imposta. La vicenda, arrivata fino in Cassazione, è il frutto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate che aveva eccepito il mancato pagamento dell'Ici in relazione all'immobile di proprietà della regione ma utilizzato da un'agenzia indipendente dalla regione stessa e dotata di una propria "autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria rispetto all'Ente costituente".
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