La Suprema Corte con sentenza n. 8254 del 7 aprile 2010 ha chiarito che non hanno diritto ad alcuna indennità di turno i dipendenti pubblici se la struttura non offre una continuità del servizio. Viene così cassata la sentenza con la quale il Tribunale aveva riconosciuto l'indennità ad alcuni dipendenti addetti al servizio di biblioteca. Il caso sottoposto al vaglio della Corte ha dato modo alla stessa di soffermarsi sui requisiti ritenuti necessari affinchè si possa profilare il diritto ad una indennità di turno come previsto dal contratto collettivo nazionale. Essi sono : un orario di servizio di almeno dieci ore, un servizio offerto in modo continuativo senza che siano previste interruzioni nonché una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell'arco del mese . Requisiti che devono sussistere contemporaneamente. Nel caso di specie il dipendente avanzava la pretesa di pagamento di una maggiorazione sulla retribuzione per l'indennità , così come prevista all'art. 22 del Ccnl del 2000. Ha sostegno della pretesa la constatazione che l'orario di lavoro del dipendente si articolava in modo disomogeneo, prevedendo un orario di dieci ore lavorative in alcuni giorni ed uno di 5 ore in altri giorni. Tali argomentazioni tuttavia non sono state ritenute sufficienti e, per tali motivi, i giudici legittimità, partendo dall'assunto che il servizio bibliotecario non è offerto in maniera continuativa, e che i dipendenti in taluni giorni hanno un orario spezzato, hanno accolto il ricorso presentato dal Comune.
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