Con la sentenza n. 82 del 5 marzo 2010 la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, relativa all'art. 4 comma 2 della legge n. 54 del 2006 ( legge sull'affidamento condiviso). La pronuncia offre lo spunto per chiarire il riparto di competenze, per materia, in tema di provvedimenti economici in favore dei figli minori naturali. La Consulta si è allineata così alla ordinanza n. 8362 del 2007, con la quale la Cassazione aveva già superato il contrasto giurisprudenziale sul punto. Il Tribunale rimettente con l'ordinanza lamentava l'assenza di una competenza generalizzata, in capo al Tribunale dei Minori, per ogni tipo di provvedimento di carattere economico che venga ad essere richiesto, a prescindere dal fatto che a tali richieste se ne aggiungano altre non aventi tale carattere, relative all'esercizio della potestà e/o all'affidamento dei figli . Per il Giudice a quo la disposizione contrasta con gli art. 3, 25 e 111 Cost , determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra figli naturali e legittimi in considerazione del petitum. Viene sostenuto che, una lettura costituzionalmente orientata, della disposizione, imporrebbe di radicare sempre, la competenza in capo il Tribunale dei minori. La Corte, allineandosi alla Sentenza n. 451 del 1997, ha ritenuto che il riparto di competenze sia legittimamente rimesso al legislatore, il quale è libero di dettarne le regole, con il solo limite della ragionevolezza . Il riparto di competenze tra Tribunale Ordinario e quello dei Minori pertanto rimane in seguente:nel caso in cui venga proposta una domanda ex art. 317 bis cc o nel caso in cui ad essa si aggiunga una domanda per l'adozione di provvedimenti di carattere economico la competenza è del Tribunale dei Minori , mentre dove vengano richiesti esclusivamente provvedimenti di carattere economico la competenza rimane radicata nel Tribunale ordinario.
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