Con sentenza n. 9614 del 22 aprile 2010, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una pronuncia di divorzio con la quale non vengano presi, anche, provvedimenti di carattere economico, ma con la quale vengano semplicemente confermati, provvisoriamente, i provvedimenti già disposti in sede di separazione. La ricorrente nelle propria impugnativa lamentava l'illegittimità della pronuncia con la quale i giudici di merito avevano pronunciato la sentenza di divorzio, limitandosi a confermare, in via provvisoria, i provvedimenti di separazione, e contestualmente avevano disposto che il processo proseguisse ai fini della determinazione definitiva dell'assegno di mantenimento. A sostegno del motivo di gravame veniva addotta l'inscindibilità delle due statuizioni. Secondo la ricorrente Il giudice di merito, erroneamente, si era pronunciato solo sulla domanda di scioglimento del matrimonio, omettendo di pronunciarsi sull'assegno di divorzio e sulle sue altre richieste di carattere non economico che erano state avanzate con la domanda di divorzio . La Corte invece nel riconoscere la validità di una simile pronuncia ha ritenuto che debba essere riconosciuto carattere prioritario alla pronuncia di divorzio. Solo così sarà possibile evitare che, l'intero processo di scioglimento del vincolo matrimoniale, possa subire rallentamenti a causa di contrasti , problemi o ritorsioni esistenti tra gli ex coniugi.
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