In caso di concorsi pubblici interni, grava sul candidato l'onere di presentare eventuali titoli preferenziali e non sull'amministrazione procedente. Lo ha stabilito il Tar Lazio su ricorso proposto da un appartenente alla polizia municipale per l'annullamento di una graduatoria per l'assegnazione di un posto interno: secondo il ricorrente, non era stato valutato il titolo preferenziale. (Il candidato in particolare aveva eccepito che l'amministrazione non poteva non essere a conoscenza del titolo di preferenza posseduto dal ricorrente tra l'altro inserito nel fascicolo personale dello stesso e per questo motivo non indicato nella dichiarazione sostitutiva). I giudici amministrativi, rigettando il ricorso del candidato, hanno in proposito stabilito che "non sussiste un dovere dell'Amministrazione di tener conto dei titoli di preferenza prescindendo dalla domanda dell'interessato o nel caso in esame dalla specifica indicazione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che è stata richiesta dall'Amministrazione e compilata dal ricorrente senza l'indicazione del titolo di preferenza posseduto. Infatti, non emerge dall'applicazione della normativa in materia (art. 5 e 16 del DPR 9 maggio 1994, n. 487) alcun obbligo dell'Amministrazione a procedere alla ricerca, con il controllo del fascicolo personale del dipendente partecipante alla prova concorsuale, allo scopo di accertare il possesso di titoli di preferenza non dichiarati, la cui eventuale segnalazione invece incombe in capo al candidato che intende avvalersene".
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